Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili


Il datore di lavoro non può delegare:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi DVR previsto dall'art. 28 comma 1 (mancata elaborazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro)
b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (mancata nomina dell'RSPP: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400)

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Redazione del documento di Valutazione dei Rischi obbligatorio ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 81/08. Dal 31/05/2013, non è più possibile effettuare l'autocertificazione della Valutazione dei Rischi.
Per cui tutte le imprese, anche quelle con meno di 10 dipendenti, sono tenute alla redazione del DVR.

NOMINA DEL RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

Opzione 1. il Datore di Lavoro può svolgere direttamente l'incarico di RSPP dopo aver frequentato un corso di formazione specifico per RSPP Datori di Lavoro in base al proprio settore di appartenenza:
-settori rischio basso (uffici, servizi, commercio, artigianato, turismo): 16 ore
-settori rischio medio (agricoltura, pesca, istruzione, trasporti, magazzinaggio) : 32 ore
-settori rischio alto (edile, industria, alimentare, tessile, manifatturiero, chimica, sanità): 48 ore
Aggiornamento ogni 5 anni in base alla tipologia di rischio( 6–10–14 ore)

Opzione 2. il Datore di Lavoro che non intende svolgere i corsi può nominare ed incaricare un RSPP esterno (consulente) D.Lgs. 81/08, artt. 31 e 32.
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